Avviso di accertamento nullo se l' ente impositore non instaura un contradditorio preventivo col contribuente.
- avvandreapizzagall
- 10 giu
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1)Il principio del contradditorio endoprocedimentale.
Principio fondamentale dell'ordinamento giuridico è la regola per cui il soggetto destinatario di un provvedimento autoritativo, giurisdizionale o amministrativo produttivo di effetti sfavorevoli nella sua sfera giuridica ha il diritto di manifestare, prima dell'emissione del provvedimento stesso, le proprie ragioni dopo avere preso visione di tutti i dati contro di lui raccolti. In tal modo vengono garantiti sia il diritto di difesa declinato nell'art. 24 Cost. che i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Cost.
2)Diritto al contradditorio endoprocedimentale come principio immanente.
Il diritto al contraddittorio è un principio fondamentale immanente nell'ordinamento, cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa (l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità del provvedimento per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41,47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e, perché esso sia effettivo, è necessario che al contribuente sia concesso tempo e spazio congruo per esporre le sue difese e sia dato congruo conto della loro valutazione e dei motivi per i quali siano state eventualmente respinte. A tal fine non è sufficiente la comunicazione dell'avvio del procedimento e che gli sia concesso il diritto di interloquire, ma è necessario che, a seguito delle sue deduzioni, l'Amministrazione Finanziaria indichi con precisione i motivi per i quali essa non intenda aderirvi.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'illegittimità dell'adozione di provvedimenti sfavorevoli al contribuente per omessa attivazione del necessario contraddittorio.
3)Lo statuto del contribuente e il contradditorio endoprocedimentale.
Le garanzie di carattere procedimentale, predisposte dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 - in quanto espressione di un generalizzato obbligo di contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo di formazione dell'atto fiscale,sono applicabili agli accertamenti conseguenti ad ogni altro tipo di verifica fiscale e, in particolare, in relazione agli accertamenti derivanti da verifiche effettuate presso la sede dell'Ufficio, in base alle notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi ovvero dallo stesso contribuente, in conseguenza della compilazione di questionari o in sede di colloquio (c.d. "verifiche a tavolino").
4)Quando la violazione del principio del contradditorio determina la nullità dell'avviso di accertamento.
Detto ciò, in merito ad un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comportante in caso di violazione l’annullamento dell’atto impositivo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Sez.Unite, 09-12-2015, n. 24823 hanno affermato il seguente principio di diritto: "Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto". Dal che si desume che il contribuente che lamenti l'omissione del contraddittorio deve allegare le circostanze in base alle quali il giudice sia messo in grado di valutare che se il contraddittorio fosse stato attivato sarebbe potuto mutare il quadro istruttorio ed il provvedimento conclusivo.
5)Conclusioni. Violazione del contradditorio e sorti dell'avviso di accertamento.
Dunque , per concludere, l'ente impositore ha sempre l'obbligo di instaurare il preventivo contraddittorio con il contribuente per i tributi "armonizzati" come l'IVA . Pertanto, se nell'avviso di accertamento risulta il tributo I.V.A. il contraddittorio deve sempre essere espletato e, nel caso in cui ciò non avvenisse, l'avviso di accertamento sarebbe nullo nella sua interezza.
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