1.Procedura di sovraindebitamento: Introduzione.
Scopo di tale articolo è quello di fornire informazioni a tutti coloro, privati e/o imprese, che versano in situazioni economiche difficili, caratterizzate da difficoltà e/o impossibilità conclamata ad adempiere alle obbligazioni assunte, da posizione debitorie consistenti sofferte nei confronti tanto di creditori privati quali (Banche, fornitori, società finanziarie) quanto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, nonché da una vita quotidiana scandita da continue richieste di pagamento, solleciti, notifiche di pignoramenti dei conti o presso al proprio datore di lavoro, fermi amministrativi dei propri veicolo e iscrizione ipotecarie sui propri immobili. Dunque scopo ultimo di questo articolo è quello di fornire uno spiraglio di luce e un po’ speranza a tutti coloro che si trovano in situazione di sovra-indebitamento e che vogliono tornare a vivere serenamente liberi dai debiti, e che, molto probabilmente, ignorano gli strumenti messi a disposizione ai debitori dal nostro ordinamento giuridico e positivizzati all’interno del Codice della Crisi d’impresa e dell’ insolvenza.
La disciplina del sovra indebitamento è stata enucleata per la prima volta dalla la Legge n.3 del 2012(Legge salva-suicidi), approvata dal Parlamento con l’intento di fornire un valido strumento per porre un argine ai sempre più ricorrenti, nella cronaca nera dell’epoca, casi di suicidio di piccoli imprenditori e padri di famiglia per questioni legate all’ indebitamento, quale diretta conseguenza della nota crisi economica del 2008. Infatti molto spesso, prima dell’approvazione della legge salva suicidi, accadeva, che l’ unica via di uscita praticabile per questi soggetti era il suicidio, quale unica alternativa a quella di vivere una vita, compresa quella dei famigliari, in condizioni inaccettabili o comunque non dignitose per poter pagare tutti creditori.
Per la prima volta viene consentito ai consumatori, professionisti e piccoli imprenditori, per i quali non sono applicabili le comuni procedure concorsuali, riservate ai soli soggetti fallibili, di poter porre rimedio alla propria situazione di crisi e/o insolvenza, trovando un accordo di ristrutturazione dei propri debiti con i creditori, pagando quello che si può e in tempi adeguati a consentire una vita decorosa.
Detto ciò si ricorda al lettore che la legge anzidetta è confluita di recente nel Codice della Crisi d’Impresa introdotto con il D.lgs 14 del 2019 ed entrato in vigore il 25 Luglio 2022. Inoltre le disposizione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza sono state oggetto di importanti interventi integrativi, sostitutivi e modificativi attraverso il D.lgs 147/2020 e in ultimo con il D.lgs 83/2022 ai fini di conformazione della disciplina de quo alla Direttiva Euorpea Insolvency (Dir. UE 2019/1023). Tenendo a mente ciò, possiamo ora al merito del presente articolo.
2.Che cosa è il sovra indebitamento?
Secondo l’art 2 lett. c del Codice della Crisi d’impresa il sovra indebitamento è lo stato di crisi, ossia quella fase prodromica all’insolvenza e che si caratterizza dalla manifesta inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi , nonché lo stato di insolvenza, intesa come l’ incapacità conclamata a far fronte alle obbligazioni assunte, tale ultimo stato è desumibile ad esempio dall’incapacità dell’impresa di poter operare con profitto sul mercato per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell’attività.
3.Chi può trovarsi in stato di sovraindebitamento?
Lo stato di sovra indebitamento può riguardare i seguenti soggetti:
Il consumatore;
il professionista;
l’imprenditore minore;
imprenditore agricolo;
start up innovative;
Ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
In altre parole, lo stato di sovra indebitamento e il diritto all’accesso alle procedure di composizione riguardano precipuamente le persone fisiche (il consumatore), ossia coloro che agiscono per scopi estranei all’attività d’impresa, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, purché riguardante esclusiva mente a debiti strettamente personali e/o famigliari; i professionisti e le imprese minori non fallibili, per quest’ ultime non sono fallibili quelle che negli ultimi 3 anni non hanno superato le seguenti soglie: 200.000 € di fatturato, 300.000 € di patrimonio, 500.000 € di debiti.
4.Chi non può accedere alla procedura di sovraindebitamento?
Tutti gli altri imprenditori assoggettabili ad altre procedure concorsuali e quindi fallibili;
Coloro, nei 5 anni precedenti, hanno già fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento;
Coloro che hanno subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente al giudice idonea a ricostruire la situazione economica e patrimoniale;
Chi ha determinato la situazione di sovra-indebitamento con colpa grave, malafede o frode;
Coloro che hanno compiuto atti in frode ai creditori;
5.Quali sono le procedure di sovraindebitamento?
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza prevede diverse procedure :
6.La ristrutturazione dei debiti del consumatore (Art.67-73 CCI).
a tale procedura possono accedervi le persone fisiche, ossia coloro che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale ,artigiana o professionale, o se svolte solo per debiti avente carattere strettamente personale o famigliare.
Detto ciò la procedura in esame prende avvio con la presentazione di un piano di ristrutturazione del debito redatta con l’ausilio del gestore della crisi , con indicazione dei tempi e delle modalità per il superamento della situazione di sovra indebitamento . Il piano de quo ha contenuto libero e generalmente prevede un piano rateale pluriannuale, liquidazione di cespiti immobiliari e/o mobiliari, ed è volto al soddisfacimento, a stralcio ,dei crediti nonché trattamenti differenziati tra le diverse categorie dei creditori.
Inoltre il tribunale competente territorialmente, in ragione della residenza e/o domicilio del debitore, una volta incardinata la procedura, può disporre su istanza del debitore, la sospensione di tutte le procedere esecutive in atto, vietare l’inizio di nuove nonché il compimento di atti cautelari sul patrimonio del debitore nonché il divieto al debitore di compiere atti straordinari, senza consenso, sul proprio patrimonio.
La procedura si conclude con l’omologa del tribunale adito e non è necessario il consenso dei creditori.
7.Concordato minore (Art. 74-83 CCI).
Il piccolo imprenditore e/o il professionista il quale non è in grado di adempiere alle proprie obbligazione assunte nell’esercizio della propria attività potrà presentare, essendo precluso per questi ultimi il piano di ristrutturazione del consumatore, una proposta di concordato minore.
Generalmente il concordato minore viene proposta in continuazione dell’attività, ossia viene consentita la prosecuzione della propria attività al debitore, atteso che un concordato minore di carattere liquidatorio per poter essere ammesso necessità apporto di finanza esterna per poter soddisfare in misura apprezzabili i creditori.
La proposta viene elaborata sempre con l’aiuto del gestore della crisi, recante indicazione dei tempi e delle modalità per il superamento della situazione di sovra indebitamento . Il piano de quo ha contenuto libero e generalmente prevede un piano rateale pluriannuale, eventuali vendite di cespiti immobiliari e/o mobiliari, ed è volto al soddisfacimento, a stralcio, dei crediti nonché trattamenti differenziati tra le diverse classi dei creditori.
Una volta presentata la domanda al Tribunale territorialmente competente, ossia quello di residenza e/o domicilio del debitore, lo stesso potrà su istanza del debitore, disporre la sospensione di tutte le procedere esecutive in atto, vietare l’inizio di nuove nonché il compimento di atti cautelari sul patrimonio del debitore nonché il divieto al debitore di compiere atti straordinari, senza consenso, sul proprio patrimonio e nomina del commissario giudiziale.
Ai fini dell’omologa da parte del Tribunale ,a differenza del piano di ristrutturazione del consumatore, sarà necessario il consenso della maggioranza dei creditori ammessi al voto, in mancanza del quale sarà precluso ogni effetto esdebitatorio.
8.Liquidazione controllata (Artt.268-271 CCI).
Il piccolo imprenditore, o il professionista o il consumatore, il quale si trova in stato di sovra indebitamento e che quindi non è in grado di adempiere alle proprie obbligazione assunte nell’esercizio della propria attività o per esigenze personale o famigliari, può avvalersi della procedura di liquidazione controllata per liquidare tutti i suoi beni a favore dei creditori, salvi quelli impignorabili e quelli necessari al mantenimento proprio e della famiglia.
Si evidenzia che a tale procedura si può accedere in via diretta, o in sede di conversione, ossia nelle ipotesi nel caso in cui un precedente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e/o un precedente concordato minore non abbia avuto esito positivo.
La domanda di liquidazione controllata può essere presentata dal debitore, sempre con l’ausilio del gestore della crisi, ma anche, nel caso di attività d’impresa dai creditori e/o dal Pm.
La liquidazione controllata ha natura concorsuale, ricalca infatti la liquidazione giudiziale con le fasi di formazione del passivo, liquidazione e ripartizione dell’attivo, altresì non è volta al risanamento della posizione debitoria ma alla regolazione del concorso tra i creditori, attraverso l’attribuzione del patrimonio del debitore a un organo terzo, il liquidatore il quale provvederà alla sua liquidazione e ripartizione del ricavato tra i creditori.
Una volta dichiarata aperta dal Tribunale competente territorialmente, nessuna azione esecutiva e/o cautelare potrà essere iniziata o proseguita sui beni oggetto della procedura, tale effetto protettivo è automatico e non richiede alcuna disposizione dell’autorità giudiziaria e/o istanza del debitore. Decorsi tre anni dall’apertura l’esdebitazione è concessa d’ufficio dal Tribunale, ergo la stessa opera di diritto. Da quel momento il debitore potrà dirsi libero da ogni debito, anche qualora con la liquidazione del proprio patrimonio ha soddisfatto solo parzialmente i creditori.
9.L’ esdebitazione del debitore incapiente (Art.283 CCI).
Il debitore sovraindebitato incapiente che non è in grado di fornire alcuna utilità dirette e indiretta, anche in prospettiva futura, ai creditori potrà presentare direttamente domanda di esdebitazione al Tribunale competente territorialmente, in ragione della sua residenza e/o domicilio, sempre con l’aiuto del gestore della crisi incaricato a redigere un’approfondita relazione sulla situazione economica e patrimoniale del debitore.
In altre parole con l’esdebitazione del debitore incapiente, il debitore non dovrà pagare nessuno dei creditori, i quali resteranno insoddisfatti, si tratta di un’esdebitazione senza utilità poiché a fronte del beneficio dell’esdebitazione non vi è alcuna utilità riconosciuta ai creditori, salvo però la possibilità di questi ultimi di poter godere di utilità future ed eventuali che pervengono al debitore nei quattro anni successivi all’esdebitazione, ovviamente stante il sacrificio patito dal ceto creditorio l’esdebitazione in esame viene concessa solo se il debitore è meritevole e potrà essere concessa una sola volta nella vita.
10.Considerazioni finali.
Tiriamo le fila del discorso e alla luce di quanto spiegato in precedenza, con questo breve articolo mi rivolgo a tutti coloro che si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ossia a tutte quelle persona e/o imprenditori e/o professionisti che si trovano nell’incapacità conclamata di poter adempiere alle proprie obbligazioni assunte, ossia a tutti coloro che a causa dei debiti, e di posizioni debitorie consistenti, stanno vivendo e stanno facendo vivere ai propri famigliari una vita indecorosa, con una quotidianità mal vissuta e con l’ansia ogni volta che si riceve una raccomandata dal postino, per paura che si tratti di un ennesimo sollecito di pagamento o pignoramento. A tutti voi che vi trovate in tale situazione, l’ordinamento giuridico non vi lascia da soli, e in particolar modo il Codice della Crisi d’impresa prevede una serie di procedure che vi consentiranno di ristrutturare le vostre posizioni debitorie e di poter pagare i creditori nei limiti di quanto si può, con stralcio delle vostre posizioni debitorie. Essenziale a questo punto sarà quello di rivolgervi ad un Avvocato esperto di Sovraindebitamento che vi possa guidare nella scelta della procedura più confacente per Voi, nella predisposizione del ricorso e nella raccolta di tutti i documenti necessari alla rappresentazione della vostra situazione economica e patrimoniale nonché che curi i rapporti con il gestore della crisi.
Se sei interessato a queste procedure non esitare a rivolgerti al mio studio al fine di ottenere l’esdebitazione e tornare a vivere senza più debiti.
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