La Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano sul Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo: Un’Analisi Approfondita
- avvandreapizzagall
- 28 feb
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La recente sentenza n. 4303/09/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano rappresenta un punto di svolta nel complesso panorama giuridico relativo al riconoscimento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019. Tale pronuncia, infatti, ha chiarito in modo inequivocabile che non può essere applicato retroattivamente il Manuale di Frascati, strumento tecnico elaborato dall’OCSE, in quanto la spettanza del credito d’imposta deve essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d’imposta di riferimento.
L’importanza di questa decisione risiede non solo nella tutela dei diritti delle imprese che hanno fruito del credito d’imposta secondo le regole allora vigenti, ma anche nella definizione di un principio di diritto fondamentale in materia di interpretazione e applicazione delle agevolazioni fiscali.
Il Quadro Normativo del Credito d’Imposta per Ricerca e Sviluppo (2015-2019)
Il credito d’imposta per R&S è stato introdotto dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 145/2013, con l’obiettivo di incentivare le imprese a investire in innovazione tecnologica e scientifica. Tuttavia, la definizione di “attività di ricerca e sviluppo” ha generato nel tempo numerose incertezze interpretative, soprattutto in relazione ai criteri qualificanti quali novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità o riproducibilità dei risultati.

Nel corso del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato nuove linee guida basate sull’edizione 2015 del Manuale di Frascati, indicandolo come riferimento tecnico per la valutazione delle attività agevolabili. Tuttavia, tale manuale non era previsto dalla normativa vigente nel periodo 2015-2019, come ribadito dalla sentenza in esame.
Già con la sentenza n. 15039/2025, il TAR Lazio aveva accolto il ricorso di una società, annullando il provvedimento ministeriale che negava la certificazione prevista dall’articolo 23 del D.L. 73/2022 in relazione al credito d’imposta per R&S fruito negli anni 2017-2019. Tale pronuncia aveva anticipato la linea interpretativa ora confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Milano.
La Non Retroattività del Manuale di Frascati: Un Principio Fondamentale
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano ha ribadito con fermezza che il Manuale di Frascati, pur essendo un documento di riferimento internazionale frequentemente richiamato per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, non può essere applicato retroattivamente ai periodi d’imposta antecedenti al 2020.
La legge n. 160/2019 ha infatti introdotto un espresso richiamo ai Manuali OCSE (Frascati e Oslo) solo per la disciplina del credito d’imposta applicabile dal 2020 in avanti. Nel regime originario previsto dal D.L. n. 145/2013, invece, non era contemplata alcuna norma che includesse tale riferimento.
Di conseguenza, nel periodo 2015-2019 non esisteva alcun obbligo normativo di conformarsi ai criteri del Manuale di Frascati per poter beneficiare del credito d’imposta. Ne deriva che le imprese che hanno operato in conformità alla normativa vigente in quegli anni non possono essere penalizzate per non aver rispettato parametri tecnici introdotti successivamente.
Il Caso Specifico: Attività di Ricerca e Sviluppo nel Settore Big Data e Cloud Computing
Il caso esaminato dalla Corte riguardava una società operante nel settore del big data e del cloud computing, alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato che le attività di ricerca e sviluppo si erano tradotte in una mera copiatura di contributi scientifici preesistenti, negando così il riconoscimento del credito d’imposta.
La Corte ha invece rigettato tale tesi, affermando che i requisiti di creatività e novità devono essere valutati tenendo conto delle peculiarità del settore di attività. In particolare, la selezione e la ricombinazione degli articoli scientifici più rilevanti, unitamente all’analisi critica e alla riorganizzazione dei contenuti, costituiscono un’attività che crea valore aggiunto. Tale valore si traduce in un vantaggio competitivo per il fruitore del prodotto, che si trova in una posizione privilegiata per sviluppare innovazioni digitali di diversa natura.
La Corte ha inoltre sottolineato che le estrapolazioni riconducibili all’intelligenza artificiale rappresentano un’attività che, pur partendo da fonti esistenti, conduce a risultati nuovi e originali, rientrando nella definizione di “sviluppo sperimentale” prevista dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 del D.L. n. 145/2013.
Implicazioni Pratiche per le Imprese e la Consulenza Tributaria
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano assume un rilievo cruciale per le imprese che hanno investito in attività di ricerca e sviluppo nel periodo 2015-2019, poiché conferma che la valutazione della spettanza del credito d’imposta deve essere effettuata esclusivamente in base alla normativa vigente all’epoca delle attività agevolate.
Ciò implica che:
Non possono essere applicati retroattivamente criteri tecnici e standard non previsti dalla legge pro-tempore.
Le imprese non possono essere penalizzate per non aver rispettato parametri introdotti successivamente.
La documentazione e la dimostrazione dell’effettivo svolgimento di progetti di R&S autentici e innovativi restano elementi fondamentali per la legittimazione del credito.
Questa pronuncia rappresenta un importante riferimento per gli operatori del diritto tributario e per i consulenti che assistono le imprese nel contenzioso relativo al credito d’imposta per R&S, in quanto ribadisce la necessità di un approccio rigoroso e rispettoso del principio di legalità e di certezza del diritto.
Verso un Approccio Normativo e Giurisprudenziale Coerente e Sostenibile
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione normativa e giurisprudenziale, che mira a garantire un equilibrio tra l’esigenza di stimolare l’innovazione attraverso agevolazioni fiscali e la necessità di evitare interpretazioni estensive o retroattive che possano compromettere la certezza del diritto.
L’innovazione normativa, pertanto, deve seguire percorsi costituzionalmente compatibili, evitando scorciatoie interpretative che possano generare incertezza e contenzioso. Le agevolazioni fiscali per la ricerca e sviluppo devono fondarsi su progetti autentici, documentati e tecnicamente validi, al fine di mantenere la loro funzione di stimolo all’innovazione e di sviluppo economico.
In tale ottica, la sentenza rappresenta un monito a non sovrapporre criteri tecnici non previsti dalla legge vigente al momento delle attività, preservando così la tutela delle imprese che hanno operato in buona fede e nel rispetto delle disposizioni allora applicabili.
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Nota: per ulteriori dettagli normativi e giurisprudenziali si rimanda alla lettura integrale della sentenza n. 4303/09/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Milano.



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