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PIGNORAMENTO ESATTORIALE PRESSO TERZI COME DIFENDERSI?


Pignoramento esattoriale del Conto Corrente


1.Che cosa è il pignoramento esattoriale?.

l pignoramento esattoriale presso terzi, più precisamente il pignoramento presso terzi ex. art 72 Bis del D.p.r 602/1973, è un strumento estremamente agile ed interamente stragiudiziale, che consente all’agenzia delle entrate e riscossione, in assenza di alcun controllo giurisdizionale da parte dell’autorità giudiziaria, di pignorare i diritti di credito che il contribuente vanta nei confronti di terzi, ovvero beni di proprietà del contribuente che si trovano nel possesso di terzi.

A titolo esemplificato il pignoramento presso terzi colpisce generalmente le somme del contribuente che si trovano sul suo conto corrente bancario, oppure le somme di denaro che deve ricevere dal datore di lavoro a titolo di retribuzione dell’attività lavorativa prestata.

Come prima accennavo tale tipologia di pignoramento si caratterizza dall’estrema agilità e assenza di controllo dell’autorità giurisdizionale, infatti è prevista una vistosa deroga alla disciplina ordinaria prevista dall’art 543 C.p.c., invero, l’atto di pignoramento anziché contenere la citazione del terzo pignorato (Banca o Datore di lavoro), a comparire davanti al giudice al fine di rendere la dichiarazione di capienza ex art 547 C.p.c, contiene semplicemente l’ordine di pagamento, ossia il comando al terzo di adempiere direttamente all’Agente della riscossione.

In sostanza il terzo pignorato una volta ricevuto la notifica del pignoramento esattoriale, non dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria per dichiarare l’an e il quantum del proprio debito sofferto nei confronti dell’esecutato, ma potrà entro 60 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo provvedere direttamente al versamento delle somme dovute all’esecutato all’Agenzia delle Entrate e Riscossione.

Solo in caso di inottemperanza dell’ordine da parte del terzo intimato, tornano applicabili le disposizione codicistiche, e quindi, l’Agente della riscossione dovrà procedere con la canonica citazione ex art 543c.p.c del terzo e del debitore a comparire innanzi all’autorità giudiziaria.

Da notare che se il terzo non provvede al pagamento delle somme entro i 60 giorni il pignoramento è da considerarsi inefficace ex lege, con conseguente liberazione delle somme vincolate.


2.Limiti di pignorabilità nel pignoramento esattoriale.

Altra peculiarità del pignoramento esattoriale riguarda la disciplina dei limiti di pignorabilità, invero l’art 72 ter D.p.r 602/1973 pome anche qui una vistosa deroga alla disciplina ordinaria di cui all’art 545 c.p.c.

Infatti, mentre l’art. 545 c.p.c prevede un unico limite di pignorabilità pari a 1/5 della somma, nell’esecuzone esattoriale tale frazione pignorabile è modulata in relazione all’entità della somma precetta, ossia per un decimo quando la somma non supera i 2.500, 1/7 per importi compresi tra i 2.500 ai 5.000 e infine il canonico 1/5 per somme superiori ai 5.000.


3.Come difendersi dal pignoramento esattoriale presso terzi?.

A questo punto occorre rispondere al quesito posto nel titolo di questo breve articolo, ossia come ci si può difendere da un pignoramento esattoriale?, posto che il contribuente rischia di vedersi, in brevissimo tempo, espropriato delle proprie somme detenute ad esempio in un conto corrente bancario.

Orbene, nell’esecuzione esattoriale, tornano applicabili a tutela del contribuente, le regole generali dettate dal nostro codice di procedura civile con alcuna peculiarità.

Sul punto, l’art 57 del D.p.r 602/1973 nell’ambito dell’esecuzione esattoriale consente l’esperimento dell’opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c, l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c e l’opposizione di terzo ex art 618 c.p.c.

Detto ciò, perciò che attiene all’opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c, l art 57 in esame, inizialmente, circoscriveva l’esperibilità del suddetto rimedio limitatamente alla pignorabilità dei beni escludendo la possibilità del contribuente di contestare il diritto dell’agenzia dell’Entrate e Riscossione a procedere ad esecuzione forzata. Vulnus di tutela giurisdizionale che è stato successivamente colmato con l’intervento della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art 57 comma 1 lett. a) del D.p.r. 602/1973 laddove limitava l’opposizione ex art. 615 c.p.c, nell’ambito dell’esecuzione esattoriale alla sola pignorabilità e/o impignorabilità dei beni.

Mentre con riguardo all’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c, con tale rimedio si contesta generalmente la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, del precetto e dei singoli atti dell’esecuzione. ,

Nell’ambito dell’ esecuzione esattoriale, l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. non può essere esperita per la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, ossia avverso al ruolo e all’ avviso di accertamento, posto che tali vizi vanno eccepiti innanzi, a suo tempo, al giudice tributario.

Detto ciò l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c avverso il pignoramento esattoriale, può essere comunque promossa in relazione alla regolarità formale del titolo e della regolarità della sua notificazione, ove col pignoramento il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della volontà dell’agenza delle entrate a riscossione di procedere in via esecutiva, ben inteso promuovendo l’opposizione al giudice tributario.


4.Conclusioni

Alla luce di quanto anzidetto il contribuente ha disposizione diversi armi per potersi difendere da un pignoramento esattoriale, quali l’opposizione all’esecuzione, e agli atti esecutivi, seppur con qualche specificità, inoltre è importante controllare che l’agenzia delle entrate e riscossione abbia applicato correttamente la disciplina dei limiti di pignorabilità e soprattutto, se il terzo non provvede entro 60 giorni al pagamento, il pignoramento è da considerarsi inefficacie in toto ex lege, con conseguente liberazione delle somme. Ovviamente è indispensabile l’ausilio del legale per far valere le proprie ragioni e porre fine a situazioni pregiudizievoli e illegittime.

Per questo non appena si riceve un pignoramento esattoriale occorre tempestività nel sottoporlo al proprio professionista di fiducia, al fine di potersi adeguatamente difendersi di fronte all’agire illegittimo dell’amministrazione finanziaria, che non sempre è improntato alla leale collaborazione con il contribuente.

 

 

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