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Opposizione cartella di pagamento, è possibile annullarla?

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opposizione cartella di pagamento
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Indice:



  1. Che cosa è la cartella di pagamento? La cartella di pagamento è l’atto impositivo con la quale l’agente della riscossione rende noto ai contribuenti le iscrizioni a ruolo che li riguardano. La cartella di pagamento è formata dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione, Ex equitalia, territorialmente competente in relazione alla residenza delle persone fisiche o della sede legale per le  persone giuridiche.

  2. Che funzione svolge la cartella di pagamento? Con la cartella di pagamento vengono portate a conoscenza del contribuente tutte le iscrizioni a ruolo poste a suo carico (ossia i debiti), più precisamente sono indicate tutte le imposte, gli interessi, le sanzioni e l’aggio dovute dallo stesso e che l’agente della riscossione è incaricato di riscuotere. Conseguentemente la cartella di pagamento ha un contenuto eterogeno, posto che può avere ad oggetto diversi debiti relativamente a diversi tributi, quali Irpef, addizionale comunale e regionale, Iva, contravvenzioni del codice della strada ex legge 689/1981, imposte di registro, tributi locali come Imu e Tari nonché contributi previdenziali. La cartella di pagamento svolge, inoltre, un particolare funzione, infatti tale atto reca con sé l’intimazione ad adempiere il versamento delle somme richieste entro perentoriamente 60 giorni dalla notificazione della stessa, nonché l’avvertimento che in assenza del pagamento si procederà ad esecuzione forzata (si veda sul punto l’art. 25  comma 2 del D.P.R n.602/1973). A questo punto abbiamo svelato la funzione specifica peculiare della cartella di pagamento ossia quella di costituire atto di precetto, che come in sede civilistica, è atto necessario per poter iniziare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.

  3. Che contenuto deve avere la cartella di pagamento?

Per ciò che attiene al contenuto della cartella di pagamento, lo stesso è disciplinato dall’ 6 del D.M. n.231 del 1999; il quale rinviando al contenuto minimo del ruolo, deve indicare tassativamente: l’Ente creditore, la specie del ruolo, il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori, l'anno o il periodo di riferimento del credito, l'importo di ogni articolo di ruolo, il totale degli importi iscritti nel ruolo, il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la scadenza delle stesse. Seguono, ovviamente tutte le indicazioni utili relative alle modalità di pagamento, sull’ impugnazione, sulla rateazione, autotutela etc..

4.Entro quando deve essere notificata?

Le cartelle di pagamento devono essere notificate entro un termine perentorio, pena l’illegittimità delle stesse per decadenza da parte dell’ufficio del potere di riscuotere le somme iscritte nel ruolo. Detto ciò per ciò che riguarda all’Iva e all’Irpef le cartelle di pagamento devono essere notificate entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo  quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art 36 bis, del D.p.r. n.600 del 1973; entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultino dovute a seguito di controllo formale previsto dall’art 36-ter del D.p.r n. 600 del 1973; Entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti non opposti.

5.Vizi e regime di invalidità

A conclusione di questo articolo, porrò l’attenzione su un profilo dell’atto impositivo di maggior interesse per il contribuente, ossia il regime di invalidità degli atti esattoriali. 

Occorre fare fin da subito una precisazione ossia che  la  presenza di un vizio della cartella di pagamento non produce conseguenze sempre uniformi, per meglio chiarire vi sono vizi dell’atto che costituiscono delle mere irregolarità che non incidono sulla legittimità e fondatezza dell’atto, come può essere l’omessa indicazione del termine per impugnare nonché dell’autorità  giudiziaria competente a conoscere le ragioni dell’impugnativa, al più suddetta irregolarità potrebbe consentire una remissione nei termini.

Vi sono vizi che se colpiscono l’atto impositivo che  possono portare l’invalidità dello stesso, sul punto si usa  distingue tra vizi che determinano l’annullamento dell’atto impositivo, ossia quei vizi devono essere eccepiti a pena di decadenza tempestivamente nel proprio ricorso, pena l’incontestabilità dello stesso e la non rilevabilità d’ufficio da parte del giudice e sono la maggior parte dei vizi. Mentre  vi sono vizi che determinano la nullità dell’atto impositivo, rilevabili d’ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, esempio il difetto di competenza dell’ufficio che ha emesso l’atto.

6.Ipotesi di annullabilità e/o nullità della cartella di pagamento

Chiarito il regime dei vizi della cartella di pagamento  questo punto occorre soffermarsi su quelli più ricorrenti e che devono essere scrupolosamente verificati dal contribuente insieme al suo professionista di fiducia ossia:

l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, mancata indicazione del responsabile del procedimento, vizi di notifica della cartella esattoriale, quando questa è da considerarsi giuridicamente inesistente, decadenza del potere di riscuotere le somme iscritte  a ruolo da parte dell’Agente della Riscossione, incompletezza della motivazione della cartella, invero la cartella nel caso non fosse proceduta da un avviso di accertamento nel quale venga chiarito le ragioni della pretesa, deve obbligatoriamente indicare le ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della cartella, in caso di atto precedente prodromico alla stessa deve indicare gli estremi di tale atto, nonché l'intervenuta prescrizione del tributo che in relazione ai diversi tipi di tributi può essere di 10, 5 e 3 anni.

È evidente quando qualora si riceve una cartella di pagamento la visione tempestiva di un professionista qualificato ai fini di valutare se intraprendere tempestivamente un contenzioso tributario alla Corte di Giustizia Tributaria è più che mai cruciale, posto che i termini per presentare opposizione alla cartella di pagamento sono davvero stringenti.

 



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