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Pignoramento presso terzi dell'Agenzia delle Entrate ad Agenti di Commercio: Limiti di Pignorabilità e Vizi di Notifica.

  • avvandreapizzagall
  • 24 lug
  • Tempo di lettura: 4 min
Pignoramento presso terzi  dell'Agenzia delle Entrate ad Agenti di Commercio
Pignoramento presso terzi dell'Agenzia dele Entrate

Ricevere un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione può paralizzare improvvisamente l'attività professionale e la vita privata. Per chi svolge l'attività di agente di commercio o rappresentante (specie in regime di monomandato), il blocco delle provvigioni o del conto corrente rischia di azzerare l'unica fonte di sostentamento e di impedire persino lo svolgimento del lavoro quotidiano.

Tuttavia, le procedure esecutive esattoriali devono rispettare precisi limiti di legge e garanzie procedurali. In questo articolo analizziamo i due principali profili di illegittimità che rendono opponibile un pignoramento esattoriale avanzato verso agenti di commercio: la mancata notifica dell'atto al debitore e la violazione dei limiti di pignorabilità delle provvigioni.

La mancata notifica del pignoramento al debitore esecutato (Omessa Notifica)

Un primo vizio radicale riguarda le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica il pignoramento. Spesso il contribuente viene a conoscenza del blocco delle somme esclusivamente tramite la propria banca o il committente, senza aver mai ricevuto formalmente la notifica dell'atto.

Perché il pignoramento non notificato al debitore è illegittimo? L'art. 49, comma 2, del D.P.R. 602/1973 rinvia alle norme ordinarie del Codice di Procedura Civile in quanto compatibili. L'art. 543 c.p.c. stabilisce chiaramente che il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato sia al terzo (es. Banca o Casa Mandante) sia al debitore esecutato.

Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 2473/2009 e Cass. Civ. n. 6835/2015):

L'ingiunzione al debitore (ex art. 492 c.p.c.) e l'intimazione al terzo sono elementi strutturali ed essenziali del pignoramento.

In assenza di notifica nei confronti del debitore, l'atto non può produrre alcun effetto, in quanto viene meno la costituzione stessa del vincolo di destinazione.

Tale difetto comporta l'inesistenza giuridica del pignoramento, vizio che non può essere sanato neppure dalla successiva costituzione in giudizio o dall'opposizione agli atti esecutivi.

Limiti di pignorabilità delle provvigioni dell'Agente di Commercio (Cassazione SS.UU. n. 1545/2017)

Per molto tempo si è ritenuto che i compensi ed i crediti derivanti da lavoro autonomo o da rapporti di agenzia fossero pignorabili per l'intero ammontare, a differenza degli stipendi dei lavoratori dipendenti soggetti al limite del quinto.

La svolta interpretativa è giunta con la storica sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite hanno stabilito che i crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. (tra cui rientrano espressamente i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale) sono soggetti ai medesimi limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. per il lavoro dipendente.

Ne consegue che le provvigioni maturate dall'agente di commercio non possono essere pignorate per l'intero, ma solo nei limiti di un quinto (o nelle ridotte percentuali previste dall'art. 72-ter D.P.R. 602/1973 per la riscossione esattoriale, pari a 1/10 o 1/7 a seconda delle soglie di importo).

Pignoramento del Conto Corrente e Tutela dell'Ultimo Emolumento

Quando l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica il pignoramento direttamente all'istituto di credito (Banca o Poste), la tutela del contribuente si estende anche alle somme giacenti sul conto:

  • Art. 72-ter, comma 2-bis D.P.R. 602/1973: In caso di accredito di stipendi, pensioni o provvigioni equiparate sul conto corrente, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato, che deve rimanere nella piena disponibilità del contribuente.

  • Art. 545, comma 8 c.p.c.: Le somme accreditate sul conto corrente prima del pignoramento possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale.

Pignorare l'intera giacenza del conto corrente senza rispettare tali franchigie costituisce una violazione di legge che priva il debitore e la sua famiglia dei mezzi minimi di sostentamento e della liquidità necessaria per svolgere l'attività lavorativa.

Come difendersi: L'Opposizione all'Esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Di fronte a un pignoramento Pignoramento presso terzi dell'Agenzia delle Entrate ad Agenti di Commercio illegittimo o sproporzionato, il debitore può proporre ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. e dell'art. 57 D.P.R. 602/1973 dinanzi al Giudice dell'Esecuzione competente.

Attraverso l'opposizione è possibile chiedere:

-La Sospensione Immediata dell'Esecuzione (ex art. 618 c.p.c.): Dimostrando la sussistenza del fumus boni juris (fondatezza dei vizi) e del periculum in mora (il grave e irreparabile danno economico derivante dal blocco delle risorse).

-Lo Svincolo delle Somme: L'annullamento del pignoramento inesistente o la riqualificazione del pignoramento nei soli limiti di legge, con conseguente restituzione delle somme bloccate eccedenti.

Pignoramento presso terzi dell'Agenzia delle Entrate ad Agenti di CommercioConclusioni e Assistenza Legale

Un pignoramento non notificato o sproporzionato non deve essere subito passivamente. Se sei un agente di commercio, un professionista o un privato e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha bloccato il tuo conto corrente o le tue provvigioni, agire tempestivamente è fondamentale.

Ogni giorno di ritardo significa lasciare bloccata la liquidità necessaria per sostenere la tua famiglia, pagare il carburante per i tuoi spostamenti di lavoro e proseguire la tua attività professionale.

Il pignoramento esattoriale può essere impugnato e sospeso, ma la legge impone termini stretti e procedure rigorose. Far analizzare l'atto da un professionista esperto in diritto tributario ed esecuzioni è il primo passo per individuare i vizi della procedura, richiedere il ricorso ex art. 615 c.p.c. e ottenere lo svincolo immediato delle somme bloccate.


 
 
 

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